Condizioni generali di vendita e consegna (GTCS), per i contratti al di fuori del WebShop

Scaricare Tedesco
Scarica l'inglese
Scarica l'italiano
Scaricare Turco
Scarica il polacco

1. generale

1.1
Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Consegna sono vincolanti nella misura in cui sono dichiarate applicabili in un'offerta o nella conferma d'ordine. Eventuali termini e condizioni contrarie dell'Acquirente saranno validi solo nella misura in cui siano stati espressamente accettati per iscritto dal Fornitore.

1.2
Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti contraenti devono essere redatti per iscritto per essere validi.

2. offerte e ordini

2.1
L'ordine firmato dall'Acquirente è un'offerta vincolante. Il contratto si riterrà concluso quando il Fornitore avrà confermato per iscritto la propria accettazione dopo aver ricevuto l'ordine.

2.2
Le offerte del fornitore sono sempre soggette a modifiche.

2.3
I documenti dell'offerta, quali illustrazioni, disegni, pesi e dimensioni, non sono vincolanti, a meno che non siano espressamente indicati come vincolanti. Il fornitore mantiene la proprietà dei documenti, che non possono essere resi accessibili a terzi.

3. ambito di fornitura, montaggio

3.1
La conferma d'ordine è determinante per l'entità e l'esecuzione della fornitura e del servizio. Il materiale o i servizi non inclusi saranno addebitati in aggiunta.

3.2
La consegna parziale è ammessa nella misura in cui non comporta un onere eccessivo per il cliente.

4. prezzi e costi di assemblaggio

4.1
Se non diversamente concordato, i prezzi del Fornitore si intendono netti, franco fabbrica, esclusi imballaggio, trasporto, assicurazione, montaggio, installazione e messa in servizio.

4.2
I costi di montaggio saranno fatturati separatamente. Gli strumenti e gli assistenti necessari devono essere messi a disposizione degli installatori del fornitore a titolo gratuito. Se viene preparato un preventivo di spesa, il fornitore non si assume alcuna garanzia per le stime di prezzo del preventivo.

5. condizioni di pagamento

5.1
Le fatture del fornitore sono immediatamente pagabili al netto.

5.2
I pagamenti saranno effettuati dall'Acquirente presso la sede legale del Fornitore senza deduzione di spese, imposte e tasse di alcun tipo.

5.3
In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'Acquirente, il Fornitore si riserva il diritto, oltre alle rivendicazioni di legge, di interrompere immediatamente le consegne previste e di modificare le condizioni di pagamento.

5.4
L'Acquirente ha il diritto di compensare le contropretese riconosciute dal Fornitore per iscritto o stabilite per legge solo con i crediti del Fornitore.

6. riserva di proprietà

6.1
Il fornitore conserva la proprietà della consegna fino al completo pagamento. Questa riserva di proprietà garantisce tutti i crediti che il Fornitore acquisisce nei confronti dell'Acquirente in relazione alla consegna, ad esempio a causa di riparazioni, montaggio, consegna di parti di ricambio o altri servizi, anche successivamente.

6.2
Per la durata della riserva di proprietà, l'acquirente è tenuto a prendere le misure necessarie per proteggere i beni del fornitore e a informare immediatamente il fornitore in caso di danni. Inoltre, l'Acquirente dovrà porre rimedio a qualsiasi danno in modo adeguato e professionale a proprie spese.

6.3
L'Acquirente è autorizzato a vendere l'oggetto della fornitura nel corso della normale attività commerciale. L'Acquirente cede anticipatamente al Fornitore il diritto al prezzo d'acquisto derivante da questa rivendita per un importo pari all'importo finale della fattura (IVA inclusa). Il fornitore autorizza l'acquirente a riscuotere personalmente questo credito fino alla sua revoca.

6.4
Da parte sua, l'Acquirente si impegna a mantenere la proprietà dell'oggetto d'acquisto se il suo cliente non paga per intero al più tardi al momento della consegna dell'oggetto della consegna.

6.5
In caso di combinazione inscindibile della merce soggetta a riserva di proprietà del fornitore con altri articoli, il fornitore ha diritto alla comproprietà degli articoli combinati nel rapporto tra l'importo finale della fattura della merce soggetta a riserva di proprietà e il prezzo di acquisto degli altri articoli combinati al momento della combinazione.

6.6
La cessione a garanzia dei crediti ai sensi del punto 6.3 comprende anche i crediti che il cliente acquisisce nei confronti di terzi in seguito alla combinazione della merce sottoposta a riservato dominio con un altro oggetto.

6.7
La riserva di proprietà rimane in vigore anche per i crediti del fornitore derivanti dal rapporto commerciale fino alla liquidazione dei crediti relativi all'acquisto.

Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a rinunciare alla riserva di proprietà se l'Acquirente ha soddisfatto in modo inoppugnabile tutti i crediti relativi all'oggetto dell'acquisto e se esiste una garanzia adeguata per i crediti residui derivanti dai rapporti commerciali in corso.

6.8
Il fornitore si impegna a svincolare le garanzie che ha messo a disposizione del fornitore in base al presente contratto su richiesta del committente, nella misura in cui non sono più necessarie per garantire i crediti del fornitore derivanti dal rapporto d'affari in corso, in particolare nella misura in cui superano di oltre il 20% l'importo di tutti i crediti garantiti.

6.9
La rivendicazione della riserva di proprietà e il sequestro dell'oggetto della fornitura da parte del fornitore non costituiscono un recesso dal contratto.

7. tempi di consegna e costi di stoccaggio

7.1
Il termine di consegna decorre dall'accettazione dell'ordine da parte del fornitore e dal chiarimento completo delle questioni tecniche. Il termine di consegna si considera rispettato se la consegna ha lasciato lo stabilimento o se l'Acquirente è stato informato della disponibilità alla spedizione entro la scadenza del termine di consegna.

7.2
Il termine di consegna sarà adeguatamente prolungato

  • se le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine non pervengono al fornitore in tempo utile o se vengono successivamente modificate dall'acquirente;
  • in caso di mancato rispetto delle scadenze di pagamento
  • se si verificano impedimenti che il fornitore non può evitare nonostante l'esercizio della dovuta diligenza, indipendentemente dal fatto che si verifichino presso il fornitore, presso l'acquirente o presso i locali di terzi. Tali ostacoli sono eventi di forza maggiore, ad esempio epidemie, mobilitazioni, guerre, sommosse, interruzioni operative significative, incidenti, controversie di lavoro, consegna ritardata o difettosa delle materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti richiesti, rifiuto di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni ufficiali, eventi naturali.

7.3
Se la spedizione viene ritardata su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore si riserva il diritto di fatturare all'Acquirente i costi sostenuti per lo stoccaggio, ma almeno ½ dell'importo della fattura. L'obbligo di sostenere le spese di stoccaggio decorre un mese dopo la notifica della disponibilità alla spedizione.

8. ritardo nella consegna

8.1
L'Acquirente avrà il diritto di richiedere un indennizzo per le Forniture in ritardo qualora il ritardo non sia dovuto alle circostanze di cui alla Clausola 7.2. L'Acquirente avrà diritto a un risarcimento per il ritardo se si può dimostrare che il Fornitore è responsabile del ritardo e che l'Acquirente ha subito un danno a causa del ritardo. Se il cliente viene aiutato con una consegna sostitutiva, la richiesta di risarcimento per il ritardo non si applica.

8.2
L'indennizzo per il ritardo ammonterà a un massimo di ½ % per ogni settimana intera di ritardo, ma non più del 5 % in totale, calcolato sul prezzo contrattuale della parte di consegna in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non daranno luogo a una richiesta di risarcimento per ritardo.

8.3
L'Acquirente non avrà alcun diritto o reclamo per ritardi nella consegna o nell'adempimento se non quelli espressamente indicati nelle Clausole 8.1 e 8.2.

9 Consegna, trasferimento del rischio, trasporto e assicurazione

9.1
La consegna deve avvenire presso la sede del fornitore, che è anche il luogo di adempimento. Su richiesta e a spese dell'Acquirente, la merce verrà spedita ad altra destinazione (vendita con consegna in un luogo diverso da quello di esecuzione). Se non diversamente concordato, il fornitore ha il diritto di determinare autonomamente il tipo di spedizione (in particolare la società di trasporto, la rotta di spedizione, l'imballaggio).

9.2
I prodotti devono essere accuratamente imballati dal fornitore. L'imballaggio sarà addebitato all'Acquirente al prezzo di costo. Il fornitore deve essere informato in tempo utile di eventuali richieste speciali in materia di spedizione e assicurazione. Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa all'Acquirente al più tardi al momento della consegna, anche se vengono effettuate consegne parziali o se il Fornitore si è assunto altri servizi, ad esempio l'assunzione dei costi di spedizione, consegna o montaggio. Tuttavia, in caso di vendita con consegna in un luogo diverso da quello di esecuzione, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di ritardo, si trasferiscono già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altra persona o istituzione designata per effettuare la spedizione. Se la spedizione viene ritardata a causa di circostanze di cui il cliente è responsabile, il rischio passa al cliente il giorno della notifica della disponibilità alla spedizione. I reclami relativi al trasporto devono essere indirizzati dall'ordinante all'ultimo vettore immediatamente dopo il ricevimento della consegna o dei documenti di spedizione.

9.3
L'assicurazione contro i danni di qualsiasi tipo è a carico dell'Acquirente. Anche nel caso in cui il Fornitore debba assumersi l'onere di farlo, tale onere sarà a carico dell'Acquirente.

10. ispezione e accettazione della consegna

10.1
Se il cliente è un imprenditore, deve controllare la consegna immediatamente dopo averla ricevuta. Se viene riscontrato un difetto, questo deve essere segnalato immediatamente e in modo specifico.

10.2
Il termine per la notifica dei difetti è di una settimana; è determinante la data di ricezione della notifica scritta dei difetti (anche via fax) da parte del fornitore. Se il difetto si manifesta solo in un secondo momento, la notifica deve essere effettuata per iscritto immediatamente dopo la scoperta del difetto. Se l'acquirente non esegue un'ispezione adeguata e/o non comunica i difetti, la responsabilità del fornitore per i difetti non notificati (clausola 11) è esclusa.

10.3
I diritti di garanzia del cliente imprenditore decadono nella misura in cui egli non adempie agli obblighi di cui ai punti 10.1 e 10.2.

10.4
L'acquirente imprenditore dovrà restituire al fornitore la merce rifiutata nell'imballaggio originale o in un imballaggio adeguato equivalente, in porto franco.

11 Garanzia e responsabilità

11.1
Il fornitore garantisce che i prodotti da lui forniti sono privi di difetti di fabbricazione e di materiale.

11.2
La base per la responsabilità per i difetti è principalmente l'accordo raggiunto sulla qualità della merce. Per l'accordo sulla qualità della merce si considerano le descrizioni dei prodotti, designate come tali, che sono state fornite al cliente prima dell'ordine o che sono state incluse nel contratto allo stesso modo delle presenti CGV. Le caratteristiche garantite sono solo quelle espressamente indicate come tali nella conferma d'ordine o nelle istruzioni per l'uso. La garanzia si applica al massimo fino alla scadenza del periodo di garanzia.

11.3
In caso di difetti materiali, il fornitore ha il diritto di scegliere tra l'eliminazione del difetto e la fornitura sostitutiva. Al fornitore sarà concesso un periodo ragionevole di almeno 20 giorni lavorativi per rimediare al difetto. Nella misura in cui ciò sia ragionevole per l'Acquirente, il Fornitore avrà il diritto di effettuare diversi tentativi per rimediare al difetto.

Ciò vale anche nel caso in cui il Fornitore si sia impegnato nei confronti dell'Acquirente ad eseguire lavori ai sensi del § 631 e seguenti del BGB.

11.4
Se un difetto ai sensi della clausola 11.3 non viene eliminato in tempo utile, l'Acquirente può chiedere una riduzione del prezzo di acquisto, la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni ai sensi delle seguenti disposizioni (11.5 e 11.6).

Tuttavia, in caso di difetti minori, l'Acquirente non avrà il diritto di recedere dal contratto.

11.5
I danni saranno limitati al danno medio prevedibile, tipico del contratto e diretto in base al tipo di merce.
Questa limitazione non si applica alle richieste di risarcimento derivanti da lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute per le quali il Fornitore è responsabile e ad altri danni basati su una violazione intenzionale o gravemente negligente dell'obbligo da parte del Fornitore.

11.6
Se l'acquirente decide di recedere dal contratto a causa di un difetto dopo che la prestazione successiva è venuta meno, non avrà diritto ad alcuna ulteriore richiesta di risarcimento danni a causa del difetto. A questo proposito si rinuncia al § 325 BGB.

11.7
La garanzia decade anticipatamente se l'Acquirente o terzi eseguono modifiche o riparazioni improprie, non seguono le istruzioni per l'uso o la manutenzione del Fornitore o se l'Acquirente, nel caso in cui si sia verificato un difetto, non adotta immediatamente tutte le misure appropriate per ridurre il danno e dare al Fornitore la possibilità di rimediare al difetto.

11.8
Il periodo di garanzia è di due anni dalla consegna dell'articolo.
Tutti i casi di violazione del contratto e le relative conseguenze legali, nonché tutti i reclami del cliente, indipendentemente dai motivi giuridici su cui si basano, sono regolati in via definitiva nei presenti termini e condizioni. In particolare, sono escluse tutte le richieste di risarcimento danni, riduzione, annullamento del contratto o recesso dal contratto non espressamente menzionate. La responsabilità per i danni conseguenti è esclusa, nella misura in cui le disposizioni obbligatorie della legge sulla responsabilità del prodotto non siano in contrasto con questo.

12 Legge applicabile
Il presente contratto è soggetto alla legge tedesca.
È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (CISG).

13. luogo di giurisdizione
Il foro competente è la sede legale del fornitore.
Il fornitore può anche scegliere di agire in giudizio presso il foro competente dell'acquirente.

14 Clausola di esclusione della responsabilità
Se una qualsiasi delle suddette CGV dovesse essere o diventare invalida, le restanti disposizioni rimarranno valide. In questo caso, le parti dovranno stipulare accordi ammissibili per le disposizioni non valide che, da un lato, siano conformi alle disposizioni di legge e, dall'altro, si avvicinino il più possibile allo scopo originariamente desiderato.

Condizioni generali di vendita e consegna (GTCS) Stato 01 agosto 2011

allsafe GmbH & Co. KG

Gerwigstraße 31
D-78234 Engen

Menu